Movimento Sociale Fiamma Tricolore - Federazione Provinciale di Ravenna

MOVIMENTO SOCIALE
FIAMMA TRICOLORE

FEDERAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA


Mutuo Sociale

La proposta di legge
Testo

Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Preambolo

Dalla Costituzione Italiana

Articolo 3, comma 2
“E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Articolo 47, comma 2
“(La Repubblica) favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione (omissis…)”

Fino ad oggi non è stato varato alcun provvedimento che realmente abbia favorito l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, come impone la costituzione della Repubblica Italiana.

Preso atto dell’emergenza casa – da tutti riconosciuta – che flagella soprattutto le grandi città, non sembra più rinviabile l’impostazione di un progetto attuativo del dettato costituzionale, che disponga affinchè anche i meno abbienti possano accedere alla proprietà dell’abitazione, pagando una rata di mutuo sostenibile, che abbia un impianto sociale e che da un lato favorisca l’accesso alla proprietà delle fasce di popolazione a basso reddito e dall’altro garantisce lo stato da abusi e speculazioni.

Art. 1

1. La presente legge è istitutiva dei Dipartimenti Regionali per il Mutuo Sociale, dipartimenti, dotati di propria autonomia, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 2, da inserirsi all’interno delle Aziende Territoriali per l’edilizia residenziale pubblica, secondo quanto disposto dalla L.R. 24/01 artt. 40 commi 1, 2 e 4, e 49 comma 5 , con specifiche funzioni atte a garantire la realizzazione e la vendita, con la formula del “mutuo sociale”, di manufatti di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa.

2. Intende altresì affermare il principio in base al quale tutto il patrimonio immobiliare destinato all’assistenza abitativa, deve entrare nella sfera della proprietà dei legittimi assegnatari, attraverso assegnazioni, per gli stabili di nuova costruzione, ovvero attraverso cessioni, così come disposto dal’art 6, con la formula del “mutuo sociale”. Modificando così l’art. 52 comma 1 della L.R. 24/01

Art. 2
(Principi)

1. I Dipartimenti Regionali per il Mutuo Sociale, da qui dipartimenti, hanno lo scopo di garantire il diritto alla proprietà della casa a tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dall’art. 5 comma 2, secondo quanto stabilito dalla LR 24/01 art. 20 . Le funzioni genericamente assegnate alle ACER (Azienza Casa Emilia Romagna) dalla LR 24/01 art. 41, comma 1 , devono intendersi trasferite ai rispettivi dipartimenti.
I quartieri di nuova costruzione dovranno rispondere a criteri di bio-architettura tradizionale, a bassa densità abitativa, con tecniche innovative in materia di fonti energetiche rinnovabili e spazi comuni da destinare ad aree verdi attrezzate fruibili dagli abitanti. I dipartimenti valuteranno inoltre, nel rispetto dei principi citati, l’ipotesi di sostituzione edilizia, ai fini della riqualificazione sociale ed ambientale dei quartieri, anche in collaborazione con università, istituti culturali e di ricerca pubblici e privati e con gli ordini professionali.

Art. 3
(Funzioni e compiti)

1. I dipartimenti hanno la specifica funzione di attuare le indicazioni ricevute dai comuni, come da L.R.24/01 art. 6 comma 1 lettera a , così come recepite ai sensi della LR 24/01 art. 46, comma 2 , attraverso l’edificazione di quartieri, nel rispetto di quanto disposto dal piano urbanistico, e secondo i principi di cui all’art. 2, comma 2.
2. A tal fine si prevede l’autonomia finanziaria, di bilancio e gestionale rispetto ai rispettivi ACER di appartenenza. Tutti i beni demaniali trasferiti alla Regione, dovranno annualmente essere iscritti nello stato patrimoniale dei dipartimenti, con la legge di bilancio regionale. Stessa sorte spetta al fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, ex LR 24/01 art. 11 e 11 bis , in ragione non inferiore ai due terzi. Ai dipartimenti è concessa facoltà di reperire fondi anche dal mercato privato ovvero da aziende pubbliche, per mezzo di convenzioni, sponsorizzazioni ed analoghe formule contrattuali, secondo la logica dell’integrazione tra settori pubblico e privato.
3. le procedure di evidenza pubblica di cui alla L.R. 24/01, art. 41 com. 2 e 2bis, dovranno costituire, per le aziende appaltatrici, semplice prestazione di servizi. In nessun caso gli aggiudicatari del bando entrano in possesso del manufatto edile, che invece è iscritto nell’attivo patrimoniale del dipartimento. La procedura di aggiudicazione non potrà prevedere ribassi, in quanto il valore del manufatto dovrà coincidere con il suo prezzo di costo – calcolato sulla base di costo di materiali di qualità e di mano d’opera qualificata – e dovrà tener conto unicamente della rispondenza del progetto ai principi di cui all’art. 2, della capacità realizzativa e innovativa dell’impresa, dell’impatto occupazionale e ambientale e di altri criteri stabiliti di volta in volta. Al termine della costruzione, di tutti i locali commerciali individuati dal progetto, verranno assegnati con il vincolo della destinazione stabilita, in sede di aggiudicazione, secondo le indicazioni del comune su cui l’immobile insiste.

Art. 4
(Mutuo Sociale)

Le competenze dei comuni e delle ACER (Agenzie Casa Emilia Romagna) – LR 24/01 artt. 6 – restano invariate. La formula dell’assegnazione subisce invece una radicale modificazione, in quanto, secondo il disposto dell’art. 2, configurata come vero e proprio passaggio di proprietà.
La rata mensile versata dagli assegnatari rappresenta una quota, in nessun caso superiore ad un quinto del reddito del nucleo assegnatario, secondo la configurazione prevista dalla LR 24/01 art. 24 comma 3, 4 , del totale del debito – calcolato aggiungendo al costo di costruzione dell’alloggio la quota interessi sulla base del tasso ufficiale annualmente adeguato – ripartito secondo piani di ammortamento “personalizzati”, appunto, sulla base del reddito familiare e, se necessario, rimodulato secondo le variazioni di reddito disponibile.
Se tutti i membri maggiorenni del nucleo familiare risultano disoccupati, la famiglia può dichiarare lo stato di “totale disoccupazione” ed il pagamento delle rate viene sospeso senza che si perda il diritto di proprietà. La famiglia riprenderà il pagamento delle rate quando tornerà ad avere introiti economici.
Estinto il finanziamento, il novantacinque per cento dell’alloggio entra nella piena disponibilità della famiglia assegnataria; il restante cinque per cento resta di proprietà del dipartimento, il quale provvede ad iscriverlo in bilancio quale attività patrimoniale indisponibile. La quota di proprietà del dipartimento tuttavia costituisce vincolo nei confronti degli assegnatari, i quali, in alcun modo, possono alienare, affittare, concedere, a qualsiasi titolo, prestare in garanzia o ipotecare l’immobile a terzi.
L’immobile ottenuto con la formula del mutuo sociale è economicamente inerte. I successivi passaggi che caratterizzeranno la vita del bene saranno sempre soggetti a verifica da parte del dipartimento, secondo quanto disposto dal regolamento attuativo.

Art. 5
(requisiti soggettivi per l’accesso)

1. I requisiti soggettivi per conseguire l'accesso al “Mutuo Sociale”, attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo avente diritto:
a) cittadinanza italiana, così come prevista dalla legislazione vigente;
b) residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per un periodo di anni 5 continuativi;
c) i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;

2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alla lettera b), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di domanda d’assegnazione e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.

3. La Regione, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l’accesso al Mutuo Sociale, relativamente a specifiche finalità in relazione a peculiari esigenze locali segnalate dai comuni.
4. Ai fini del presente articolo si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda e dimostrata nelle forme di legge.

5. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo possono partecipare al concorso per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:
a) i figli coniugati;
b) i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
c) le persone sole con almeno un figlio a carico.

6. Gli alloggi a Mutuo Sociale sono posti in vendita ai richiedenti, secondo l'ordine di priorità fissato con un'apposita graduatoria, aventi diritto in possesso dei requisiti definiti a norma del presente articolo.

7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8 e 9, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui al comma 4 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 3, secondo l'ordine stabilito nel citato comma 4.

8. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, all'assegnatario subentra nell'assegnazione l'altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.

9. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale, all'assegnatario subentra nell'assegnazione l'altro coniuge, se tra i due sia così convenuto e qualora quest'ultimo risulti abitare stabilmente nell'alloggio.

10. Per i fini di cui al comma 7, l'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:
a) matrimonio dell'assegnatario;
b) convivenza more uxorio dell'assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente.

11. L'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 10 deve essere immediatamente comunicato al dipartimento di competenza. Il dipartimento, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato a cura del dipartimento.

12. L'assegnatario di alloggio a Mutuo Sociale decade automaticamente dall'assegnazione ed il contratto di compravendita è risolto di diritto al momento dell'accertamento da parte del dipartimento di competenza di una delle seguenti condizioni:
a) aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
b) non abitare stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo il caso in cui l'ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi;
c) aver mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;
d) svolgere nell'alloggio attività illecite, accertate sulla base delle risultanze dell'autorità giudiziaria competente;
e) mancato pagamento della quota di mutuo sociale in presenza di introiti economici accertati.

13. Il dipartimento di competenza, a seguito dell'accertamento di una delle condizioni di cui al comma 12, comunica all'assegnatario interessato l'avvenuta decadenza dall'assegnazione ed avvia le procedure per il recupero dell’alloggio e il calcolo degli emolumenti da liquidare dovuti all’assegnatario stesso.

Art. 6
(alienazione del patrimonio immobiliare regionale)

L’intero patrimonio immobiliare, attualmente disponibile nel patrimonio della Regione ovvero delle ACER, deve essere alienato, secondo i piani disposti dalla LR 24/01 e successive modificazioni, con la formula del mutuo sociale, ai legittimi assegnatari. Il prezzo di vendita sarà calcolato decurtando dal valore dell’immobile, l’ammontare di quanto già versato a titolo di canone. L’importo eventualmente residuo, sarà ripartito in rate mensili secondo il meccanismo previsto dall’art. 4, comma 1.

Art. 7
(regolamenti)

1. Il Consiglio regionale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai fini della costituzione dei Dipartimenti Regionale per il Mutuo Sociale, e per l’omogeneo esercizio delle relative funzioni.

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