|
La proposta di legge Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica. Preambolo Dalla Costituzione Italiana Articolo 3, comma 2 Articolo 47, comma 2 Fino ad oggi non è stato varato alcun provvedimento che realmente abbia favorito l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, come impone la costituzione della Repubblica Italiana. Preso atto dell’emergenza casa – da tutti riconosciuta – che flagella soprattutto le grandi città, non sembra più rinviabile l’impostazione di un progetto attuativo del dettato costituzionale, che disponga affinchè anche i meno abbienti possano accedere alla proprietà dell’abitazione, pagando una rata di mutuo sostenibile, che abbia un impianto sociale e che da un lato favorisca l’accesso alla proprietà delle fasce di popolazione a basso reddito e dall’altro garantisce lo stato da abusi e speculazioni. Art. 1 1. La presente legge è istitutiva dei Dipartimenti Regionali per il Mutuo Sociale, dipartimenti, dotati di propria autonomia, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 2, da inserirsi all’interno delle Aziende Territoriali per l’edilizia residenziale pubblica, secondo quanto disposto dalla L.R. 24/01 artt. 40 commi 1, 2 e 4, e 49 comma 5 , con specifiche funzioni atte a garantire la realizzazione e la vendita, con la formula del “mutuo sociale”, di manufatti di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa. 2. Intende altresì affermare il principio in base al quale tutto il patrimonio immobiliare destinato all’assistenza abitativa, deve entrare nella sfera della proprietà dei legittimi assegnatari, attraverso assegnazioni, per gli stabili di nuova costruzione, ovvero attraverso cessioni, così come disposto dal’art 6, con la formula del “mutuo sociale”. Modificando così l’art. 52 comma 1 della L.R. 24/01 Art. 2 1. I Dipartimenti Regionali per il Mutuo
Sociale, da qui dipartimenti, hanno lo scopo di garantire il diritto alla
proprietà della casa a tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti
soggettivi prescritti dall’art. 5 comma 2, secondo quanto stabilito dalla LR
24/01 art. 20 . Le funzioni genericamente assegnate alle ACER (Azienza Casa
Emilia Romagna) dalla LR 24/01 art. 41, comma 1 , devono intendersi trasferite
ai rispettivi dipartimenti. 1. I dipartimenti hanno la specifica funzione
di attuare le indicazioni ricevute dai comuni, come da L.R.24/01 art. 6 comma 1
lettera a , così come recepite ai sensi della LR 24/01 art. 46, comma 2 ,
attraverso l’edificazione di quartieri, nel rispetto di quanto disposto dal
piano urbanistico, e secondo i principi di cui all’art. 2, comma 2. Art. 4 Le competenze dei comuni e delle ACER (Agenzie
Casa Emilia Romagna) – LR 24/01 artt. 6 – restano invariate. La formula
dell’assegnazione subisce invece una radicale modificazione, in quanto,
secondo il disposto dell’art. 2, configurata come vero e proprio passaggio di
proprietà. Art. 5 1. I requisiti soggettivi per conseguire
l'accesso al “Mutuo Sociale”, attengono ai seguenti fatti o qualità del
nucleo avente diritto: 2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alla lettera b), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di domanda d’assegnazione e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto. 3. La Regione, può stabilire particolari
requisiti aggiuntivi per l’accesso al Mutuo Sociale, relativamente a
specifiche finalità in relazione a peculiari esigenze locali segnalate dai
comuni. 5. In deroga alle disposizioni di cui al
presente articolo possono partecipare al concorso per l'assegnazione di alloggi
autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte: 6. Gli alloggi a Mutuo Sociale sono posti in vendita ai richiedenti, secondo l'ordine di priorità fissato con un'apposita graduatoria, aventi diritto in possesso dei requisiti definiti a norma del presente articolo. 7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8 e 9, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui al comma 4 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 3, secondo l'ordine stabilito nel citato comma 4. 8. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, all'assegnatario subentra nell'assegnazione l'altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. 9. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale, all'assegnatario subentra nell'assegnazione l'altro coniuge, se tra i due sia così convenuto e qualora quest'ultimo risulti abitare stabilmente nell'alloggio. 10. Per i fini di cui al comma 7,
l'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi: 11. L'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 10 deve essere immediatamente comunicato al dipartimento di competenza. Il dipartimento, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato a cura del dipartimento. 12. L'assegnatario di alloggio a Mutuo Sociale
decade automaticamente dall'assegnazione ed il contratto di compravendita è
risolto di diritto al momento dell'accertamento da parte del dipartimento di
competenza di una delle seguenti condizioni: 13. Il dipartimento di competenza, a seguito
dell'accertamento di una delle condizioni di cui al comma 12, comunica
all'assegnatario interessato l'avvenuta decadenza dall'assegnazione ed avvia le
procedure per il recupero dell’alloggio e il calcolo degli emolumenti da
liquidare dovuti all’assegnatario stesso. Art. 6 L’intero patrimonio immobiliare, attualmente disponibile nel patrimonio della Regione ovvero delle ACER, deve essere alienato, secondo i piani disposti dalla LR 24/01 e successive modificazioni, con la formula del mutuo sociale, ai legittimi assegnatari. Il prezzo di vendita sarà calcolato decurtando dal valore dell’immobile, l’ammontare di quanto già versato a titolo di canone. L’importo eventualmente residuo, sarà ripartito in rate mensili secondo il meccanismo previsto dall’art. 4, comma 1. Art. 7 1. Il Consiglio regionale, entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un
regolamento ai fini della costituzione dei Dipartimenti Regionale per il Mutuo
Sociale, e per l’omogeneo esercizio delle relative funzioni. |
|
Powered by S.I.Ra. Computers srl> |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore - Federazione Provinciale di Ravenna
Telefono: 0544.497563 - e-mail: fiamma_ra@yahoo.it - www.fiammaravenna.it |